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Varato il calendario venatorio 2006-7

Confermata la "preapertura" a migratoria e stanziale nella giornata di domenica 3 settembre e l'apertura generale domenica 17 settembre

 

 

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente Lamberto Bottini, ha definitivamente approvato nella seduta odierna il Calendario venatorio 2006-2007. Confermata la "preapertura" (a migratoria e stanziale) nella giornata di domenica 3 settembre e l'apertura generale domenica 17 settembre.
  

L'assessore Bottini ha detto che quello predisposto dall'Umbria è un Calendario "equilibrato e che risponde all'esigenza di omogeneizzare con gradualità i regolamenti umbri con quelli delle regioni confinante, ed è in considerazione di ciò che ha ricevuto il parere positivo unanime da parte della III Commissione del Consiglio regionale. Quanto approvato stamani - ha aggiunto Bottini - è il frutto di un confronto articolato e approfondito che ha coinvolto le istituzioni, il mondo venatorio e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica". Bottini ha annunciato infine che "al fine di lavorare da subito per l'attuazione di politiche  e regolamentazioni venatorie omogenee ed integrate, nella giornata di domani (26 luglio), su iniziativa della Regione Umbria, si svolgerà a Roma un incontro con gli assessori regionali di Toscana, Lazio e Marche".
IL CALENDARIO VENATORIO 2006-2007
A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.
                                                  
1) a) dal 17 settembre al 31 dicembre 2006 alle seguenti specie: TORTORA  - MERLO - ALLODOLA - QUAGLIA - STARNA - PERNICE ROSSA - FAGIANO - CONIGLIO SELVATICO
b) dal 17 settembre 2006 al 31 gennaio 2007 alle seguenti specie:  GERMANO REALE - MARZAIOLA - ALZAVOLA - CORNACCHIA GRIGIA - GHIANDAIA - GAZZA - BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - COLOMBACCIO - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - PAVONCELLA - PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;
b) dal 17 settembre al 17 dicembre 2006 alle seguenti specie: LEPRE;
2) il giorno 3 settembre 2006 è consentito il prelievo delle specie: TORTORA - MERLO - QUAGLIA - COLOMBACCIO - STARNA - PERNICE ROSSA - FAGIANO - LEPRE - CONIGLIO SELVATICO - GERMANO REALE - MARZAIOLA - ALZAVOLA - CORNACCHIA GRIGIA - GHIANDAIA - GAZZA ;
3)  dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006 alla specie CINGHIALE; in questo periodo la caccia al CINGHIALE in battuta ed in forma individuale è consentita: nel mese di ottobre esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica; nel restante periodo, dal 1 novembre al 31 dicembre 2006, nei giorni di giovedì, sabato e domenica; le Amministrazioni provinciali possono limitare ulteriormente i giorni della settimana in cui è consentita la caccia al CINGHIALE in battuta,  in relazione all'attività di controllo della specie effettuata direttamente ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 14/94;
4)  le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO, CAPRIOLO, CERVO e MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, a partire dal 5 agosto 2006, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate;
5) nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie consentite, ad eccezione degli ungulati i cui periodi sono indicati ai precedenti punti 3) e 4), effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati dalle Amministrazioni provinciali, inizia il 17 settembre 2006 e termina il 31 dicembre 2006, con esclusione delle specie FAGIANO, VOLPE, GERMANO REALE e COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 31 gennaio 2007. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie consentite ha inizio il 3 settembre 2006 e finisce il 31 gennaio 2007.
B) DIVIETI.
1)  E' vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia;
2) E' vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta;
3) Il giorno 4 ottobre 2006 è vietato l'esercizio venatorio in tutto il Comune di Assisi.
4) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
5) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l'ausilio del cane. Nello stesso periodo la caccia alla beccaccia ed agli acquatici  (di cui al punto A1 lett.b), in forma vagante, con o senza l'ausilio del cane,  è consentita all'interno di superfici boscate  ed in prossimità dei corpi idrici. L'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC.
C) GIORNI Dl CACCIA.
A partire dal 17 settembre e per l'intera stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì.
Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 2006 la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita per 2 ulteriori giornate alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino il giorno scelto nella casella corrispondente della colonna con la forma di caccia prescelta per quella giornata, indicando quindi la caccia da appostamento alla migratoria oppure la caccia vagante a tutte le specie consentite o entrambe le forme di caccia, ferma restando, per la caccia vagante, la limitazione a tre giornate settimanali.
D) GIORNATA VENATORIA.
L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:
   il 3 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,30;
   dal 17 settembre al 30 settembre dalle ore 6,00 alle ore 19,15;
   dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
   dal 16 ottobre al 30 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
  dal 31 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
   dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
 dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
  dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
  dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45  alle ore 17,15;
 dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30.
Fanno eccezione:
o la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
o la caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra;
E) CARNIERE
Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:
1. FAGIANO - PERNICE ROSSA - STARNA - LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
2. UNGULATI: un capo, escluso il cinghiale nella caccia in battuta ed i cervidi nella caccia di selezione;
3. QUAGLIA e TORTORA: 10 capi complessivamente;
4. TORDO - MERLO - CESENA e ALLODOLA: 20 capi complessivamente;
5. ALZAVOLA- CANAPIGLIA- CODONE - FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- MORIGLIONE - FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA - PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO - PAVONCELLA: 10 capi complessivamente;
6. COLOMBACCIO: 10 capi;
7. BECCACCIA: 5 capi.
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.
F)    APPOSTAMENTI.
Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:
1. Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:
 Oasi di protezione;
 Zone di ripopolamento e cattura;
 Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso.
Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale.
2.Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo.
3. Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA, BECCACCIA e BECCACCINO.
4. In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli Acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.
5. Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
6. Il cacciatore al termine dell'attività ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio.
7. E'  proibita la caccia in botte.
G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI.
E' vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi montani indicati nell'elenco  in calce al presente Calendario venatorio.
H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la giornata prescelta al momento dell'inizio dell'attività venatoria che avviene con il caricamento dell'arma, e, al termine della stessa, il numero dei capi abbattuti appartenenti alle specie di cui ai punti 3,4,5,6,7 della lettera E); i capi appartenenti alle specie di cui ai punti 1 e 2 della stessa lettera E) devono essere annotati subito dopo l'abbattimento. Il tesserino deve essere riconsegnato, al termine della stagione, per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria.
I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 16 al 28 agosto 2006 e dal 6 al 13 settembre 2006, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale ai cacciatori iscritti ad un A.T.C. umbro, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione; le Amministrazioni provinciali per esigenze di coordinamento con le province confinanti, possono apportare modifiche al periodo stabilito per l'addestramento dei cani.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.
L) CONTROLLO DELLE SPECIE:
Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie.
M) RESIDENZA VENATORIA.
1. Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 11,12 e 13 del regola¬mento regionale 3 aprile 1995, n. 19, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.
 I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipen¬dentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.
2.  I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall'Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dalla terza domenica di settembre
3.  La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 11 del regolamento regionale n. 19/95, a partire dal 1 ottobre.
4.  La Regione, le Province e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire, nell'ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).
5. Le Province possono per i soli cacciatori non residenti anagraficamente in Umbria, apportare modifiche ai periodi stabiliti per le specie cacciabili per esigenze di coordinamento con le altre Province.
N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE:
E' vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all'interno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nell'ATC dove ricade l'area.
Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.
ELENCO VALICHI MONTANI
Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741.
Provincia di Terni: Piano Peloni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.

Pubblicato il: 28/07/2006

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