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NOTIZIE CORSIVI

Proposta di regolamento per la disciplina del procedimento referendario del Comune di Orvieto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO DEL COMUNE DI ORVIETO

Proposta dell'Associazione Altra città

 CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

Finalità e contenuti

 

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 67 dello Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione Comunale.


Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento.


Art. 2

Tipi, materie e limiti dei Referendum Comunali.

 

A norma dell'art. 67 dello Statuto, i Referendum Comunali si distinguono in:


a)     Consultivi, con cui il corpo elettorale fornisce agli organi comunali la propria opinione prevalente su un determinato argomento di competenza comunale senza vincolare l'amministrazione:

b)     Abrogativi, con cui il corpo elettorale chiede la revoca, totalmente o parzialmente, di provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che non abbiano prodotto effetti giuridici irreversibili:

c)      Costitutivi, con cui il corpo elettorale chiede di porre in essere provvedimenti di esclusiva competenza comunale.

 

2. Non possono essere indetti Referendum riguardanti i seguenti argomenti:

 

a.      Tributi locali e tariffe:

b.      attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali:

c.       quando sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio:

d.      Statuto Comunale:

e.      Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi:

f.        Nomine e designazioni di competenza del Consiglio Comunale.

 

Inoltre non sono ammessi Referendum Abrogativi di atti politici o di indirizzi non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

 

CAPO II

Norme generali

 

Art. 3

Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

 

Sono ammessi a partecipare ai Referendum tutti i residenti nel Comune iscritti nelle liste elettorali, nonché coloro che, iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma 1 del DPR 20 marzo 1967 n. 223.


Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato:
per i sottoscrittori, alla data di apposizione dell'adesione sull'apposito modello di raccolta firme;
per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum consultivo, abrogativo o costitutivo.


Art. 4

Data di effettuazione del Referendum

 

Il Referendum comunale deve svolgersi annualmente in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 30 giugno o tra il 1° settembre e il 30 novembre e non può coincidere con la data per l'espletamento di turni elettorali o referendari nazionali.


La data per l'effettuazione dei Referendum è stabilita dal Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.


Dopo la pubblicazione del decreto di elezioni politiche, europee, amministrative o consultazioni referendarie nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali e quelli già indetti sono rinviati a nuova data, nel rispetto di quanto indicato nel comma 1 del presente articolo.


Il Referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalla funzioni o sciolto.


Art. 5

Iniziativa referendaria

 

Il referendum è indetto dal Consiglio Comunale d'ufficio o su richiesta:

·        di un numero di elettori residenti non inferiore al 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;

·        del Sindaco;

·        di un numero di Consigli di Zona rappresentativi di almeno la metà della popolazione.

 

Art. 6

Iniziativa dei cittadini

 

I cittadini che intendono promuovere un Referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 20 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Orvieto, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito o dei quesiti oggetto del Referendum conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
Il Sindaco, ricevuta, da parte del Comitato, la comunicazione dell'avvio del procedimento e l'indicazione del quesito, convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta dal:
Segretario Comunale;
Responsabile dell'Area Amministrativa;
Responsabile dell'Ufficio Elettorale;
la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il Referendum, tenuto conto di quanto dispongono la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. La Commissione, dove ritenga necessario effettuare modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

 

Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni sono comunicate al rappresentante del Comitato dei Promotori, che può assistere insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.


Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei Promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.


Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.


Il Consiglio Comunale decide entro quindici giorni sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei Promotori entro sette giorni da quello di adozione.


Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.


Le firme di presentazione sono apposte su apposti moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Orvieto",  "Richiesta di Referendum Consultivo" o "Abrogativo" o "Costitutivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.


Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, comune e data di nascita del sottoscrivente. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'art. 21 comma 2 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2000 n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.


La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria Comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.


La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo. Richiede, ove necessario, chiarimenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di Referendum e ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.


Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per la dichiarazione di regolarità e di ammissibilità del Referendum e per la copertura della spesa.


Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'indizione del Referendum in una delle sessioni annuali previste dall'art. 4 comma 1 del presente regolamento.

 


Art. 7

Iniziativa del Consiglio Comunale o del Sindaco

 

L'iniziativa del Referendum può essere assunta dal Sindaco o d'ufficio dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, quando gli stessi ritengano necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo le valutazioni dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.


La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che decide in merito all'indizione del Referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.


La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del Referendum, predisposto dal Segretario comunale e dagli uffici preposti e da relativa copertura finanziaria.


La deliberazione adottata, d'iniziativa del Consiglio Comunale o del Sindaco, stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del Referendum.


Art. 8

Iniziativa dei Consigli di Zona

 

I Consigli di Zona, che siano rappresentativi di almeno la metà della popolazione, possono promuovere, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto, l'iniziativa referendaria su uno o più quesiti. Le relative deliberazioni devono essere depositate presso la segreteria entro sei mesi dall'adozione della deliberazione.


I Presidenti dei Consigli di Zona proponenti indicano un loro rappresentante per i rapporti con la Commissione per i Referendum.
Il Segretario Comunale entro sette giorni dal deposito in segreteria generale dell'ultima deliberazione di richiesta di consultazione referendaria convoca la Commissione per avviare l'iter stabilito ai commi 10, 11, 12, 13 dell'art. 6.


Art. 9

Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum  abrogativo

 

Il Referendum abrogativo non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di quaranta giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito.


A tal fine il Presidente del Consiglio Comunale invita a riunirsi entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo, incidente sulla procedura referendaria, la Commissione per il Referendum che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi. Nel caso in cui la Commissione ritiene che l'atto del Consiglio Comunale abbia comportato l'integrale accoglimento della richiesta referendaria, la Commissione propone al Consiglio Comunale di disporre l'interruzione della procedura.


La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.


La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.


CAPO III

Procedure preliminari alla votazione

 

Art. 10

Norme generali

 

Il Procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.


La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.


La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte;
in caso di Referendum consultivo, qualsiasi percentuale di elettori;
in caso di Referendum abrogativo, almeno la metà degli elettori più uno;
in caso di Referendum costitutivo, almeno la metà degli elettori più uno;


Di norma la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modifiche. Tuttavia la Giunta, su indirizzo del Consiglio Comunale, può decidere di accorpare le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto anche del numero dei Referendum da svolgersi contemporaneamente.


Il Consiglio Comunale può decidere di adottare il voto per corrispondenza, purché sia promossa la massima partecipazione e garantita la segretezza del voto.
Le operazioni relative al Referendum, comprese quelli preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Comunale preposto alle consultazioni elettorali.


La Commissione per il Referendum di cui al comma 2 dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente regolamento.


Art. 11

Indizione del Referendum

 

Il Referendum è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale che dà esecuzione agli art. 6, 7 e 8 del presente regolamento.


Il provvedimento, che deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dal Consiglio Comunale almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 4. Copia del provvedimento viene inviata dal Presidente del Consiglio Comunale al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei Referendum oppure ai Presidenti dei Consigli di Zona proponenti, alla Commissione per i Referendum, all'ufficio del Segretario comunale, copia dei relativi provvedimenti viene inviata dal Presidente del Consiglio al Prefetto per quanto di propria competenza.


Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti nei quali sono precisati:


il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a Referendum;
il giorno e l'orario della votazione;
le modalità della votazione;
l'avvertenza delle modalità di individuazione del luogo della votazione;
il quorum dei partecipanti necessario per la validità del Referendum.


Qualora sia indetto nello stesso giorno un Referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.


Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al quintuplo delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.


Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.


Art. 12

Chiusura delle operazioni referendarie

 

Nel caso in cui, prima dello svolgimento del Referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni, oltre quelle già previste nell'art. 9, che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio Comunale di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.


Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Sindaco o del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione dei capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.


Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.


CAPO IV

Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

 

Art. 13

Organizzazione

 

L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.


L'Ufficio Elettorale, di concerto con il Segretario Comunale, predispone tempestivamente il calendario di tutto le operazioni referendarie ed un guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.


Art. 14

Certificati elettorali

 

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i Referendum e sono spediti agli elettori entro il quarantesimo giorno della predetta pubblicazione, salvo diversa normativa statale che disponga di sistemi elettronici di votazione.


Possono essere comunque adottati sistemi elettronici di certificazione e votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal Consiglio Comunale.


I certificati non recapitati agli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale  a partire dall'ottavo giorno antecedente la votazione.


Art. 15

Uffici di Sezione

 

Ogni Ufficio di Sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente, assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio della scuola media superiore.


Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la valutazione, in analogia a quanto previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso all'albo comunale, al sorteggio, per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'Ufficio Elettorale. Nella stessa seduta si farà il sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, degli scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge. I Presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.


Ai componenti dell'Ufficio di Sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.


L'impegno dei componenti degli Uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.


Art. 16

Organizzazione ed orario delle operazioni

 

La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.


L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 06,00 del giorno della votazione. Dalle ore 06,00 alle ore 07,00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.


Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende Referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, per ciascun seggio, un rappresentante designato dal Coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto.


Le schede per il Referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune con la caratteristiche di cui alla normativa statale.


Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezzo dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 08,30.


Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.


Le votazioni si concludono alle ore 22,00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.


Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino a conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito.
Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

 


Art. 17

Determinazione dei risultati del referendum

 

Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per i Referendum, composto dai membri dell'Ufficio Elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale.


L'Ufficio Centrale per il Referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15,00 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:


a determinare il numero di elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al comma 3 dell'art. 10 ;
a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del Referendum.


Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale dei Referendum si svolgono in adunanza pubblica.
Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per i Referendum viene redatto apposito   verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al Sindaco e uno all'Ufficio Elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

 

Il Sindaco trasmette subito la documentazione alla Commissione Comunale per il Referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la Commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constatare i risultati definitivi del Referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco e al Presidente del Consiglio, a mezzo del Segretario comunale.


Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale provvedono, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:


ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici  e altre forme di pubblicità;
ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; ai Capigruppo verrà inviata, invece, copia dei verbali dell'Ufficio Centrale e della Commissione per i Referendum;
al Comitato dei promotori, ovvero ai Presidenti dei Consigli di zona proponenti, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio Centrale e della Commissione per il Referendum.


Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio Centrale e della Commissione per i Referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'Ufficio Elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del Referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio Centrale e della Commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.
Ai componenti dell'Ufficio Centrale per il Referendum è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.


CAPO V

Attuazione del risultato del Referendum

 

Art. 18

Provvedimenti del Consiglio  Comunale

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, di concerto con i Capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio stesso la discussione sull'esito del Referendum, in apposita adunanza.


Art. 19

 Esito ed effetti del Referendum consultivo

 

Entro sei mesi dalla proclamazione del risultato referendario il Consiglio Comunale prende atto del risultato e adotta i provvedimenti che ritiene opportuni.


Il mancato recepimento delle indicazioni del Referendum consultivo deve essere adeguatamente motivato e deliberato dal Consiglio Comunale.


Art.20

Esito ed effetti del Referendum abrogativo

 

Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, entro sei mesi dalla proclamazione del risultato, il Consiglio Comunale prende atto del risultato, adotta i provvedimenti eventualmente necessari per regolamentare gli effetti del Referendum e adotta la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità agli orientamenti scaturiti dalla consultazione.


Fino alla presa d'atto gli atti della consultazione rimangono efficaci.


Art. 21

Esito ed effetti del Referendum costitutivo

 

Entro sei mesi dalla proclamazione del risultato referendario il Consiglio Comunale prende atto del risultato e adotta gli atti necessari.


Art. 22

Informazioni dei cittadini

 

Le valutazioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti nelle altre forme opportune.
Copia della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'oggetto del Referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori ovvero dei Consigli di zona proponenti.

 


CAPO VI

PROPAGANDA PER I REFERENDUM

 

art. 23

Disciplina della propaganda mediante manifesti

 

La propaganda relativa ai Referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.


La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai Gruppi consiliari comunali, ai Comitati dei promotori ovvero ai Consigli di zona proponenti che, entro 10 giorni dall'indizione del Referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla segreteria generale.


Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatori e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.


Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del Sindaco, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.


Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissione, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.


Lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.


Art. 24

Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni

 

Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare, a ciascun Consiglio di zona proponente e ai Comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.


Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile  1975, n.130.

 


CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 25

Norma di rinvio

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile,  alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.


art. 26

Entrata in vigore

 

1        Il presente regolamento, dopo l'esecutività delle deliberazioni di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

 

Esso entra in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.


In sede transitoria, per le domande di consultazioni e di referendum formulate prima della vigenza del presente regolamento, tutti i termini relativi agli adempimenti ivi disposti devono decorrere dal giorno di entrata in vigore del medesimo atto regolamentare.

Pubblicato il: 22/12/2004

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