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Conferenza dei sindaci. Osservazioni sul funzionamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali

Sono state rimesse alla regione dell'Umbria

La Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 12 dell'Orvietano ha rimesso alla Regione Umbria le seguenti osservazioni in merito alla delibera della Giunta Regionale n. 680 del 27 giugno u.s. in cui viene pre-adottata la "Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti".

Di seguito ecco le osservazioni:
· all'art. 12 si definiscono i requisiti generali del personale operante nelle strutture. Viene individuata la figura del coordinatore-responsabile ma al posto del profilo professionale e delle competenze (aspetti fondamentali per il buon funzionamento della struttura) vengono individuati solo compiti e responsabilità. Inoltre, per le attività che gli vengono attribuite, rappresenta un aggravio di costo per la struttura che produrrà un aumento della retta giornaliera.
· Stante tutte le attività e gli standard organizzativi, gestionali, funzionali e strutturali previsti, si evince un aumento sostanzioso dell'importo della retta giornaliera. Ne consegue che vi sarà un importante aumento di costo insostenibile per i comuni relativamente all'integrazione della retta.
· Rispetto all'utenza "persone anziane autosufficienti bisognose di supporto assistenziale", all'art. 2 si definiscono come persone con limitata autonomia fisica e/o cognitiva e/o comportamentale, ovvero con limitata autonomia nel soddisfacimento dei bisogni primari e/o del livello della funzione sociale, i cui bisogni sanitari siano gestibili a domicilio. Visto che per l'ingresso in struttura serve una certificazione sanitaria, si chiede:
- chi certifica la condizione di salute dell'anziano per l'inserimento in struttura? (art. 3 comma 2) 
- su quali parametri viene valutata la limitata autonomia?
· Nello stesso art. 2, nel supporto assistenziale si inseriscono compiti, come l'igiene della persona che sembrano di carattere socio-sanitario. Tenendo conto di questi ultimi due punti, ci si domanda se non vi sia una componente sanitaria nel funzionamento della struttura e nell'erogazione del servizio che richiede una compartecipazione del SSN al costo del servizio.
· Andrebbero approfondite le questioni relative ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti, che si giudicano insufficienti se si tratta di adeguamenti strutturali e che potrebbero comportare anche modifiche rispetto al numero dei posti e/o lo spostamento di anziani in altre strutture.
· Gli stessi requisiti strutturali meriterebbero approfondimento, sempre per le strutture esistenti, in quanto potrebbero compromettere la stessa attività se, ad esempio, per adeguarsi si dovesse agire diminuendo i posti disponibili oppure non potendo, per assenza di spazi o perché non lo prevede il piano edilizio, aumenti della cubatura.


 

 

Pubblicato il: 10/10/2011

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