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Costituita la Commissione provinciale di conciliazione delle vertenze di lavoro

di Uil Terni

Il Ministero del Lavoro - Direzione provinciale di Terni con decreto n.18 del 30 dicembre ha costituito, per un quadriennio, la Commissione Provinciale di Conciliazione delle vertenze di lavoro prevista dall'art. 410 del Codice di Procedura Civile.

La Commissione è presieduta dal Direttore della DPL o suo incaricato ed è composta da Gino Venturi, Sandro Magni, Daniele Nicchi, Bruno Starnini, Serenella Trombettoni, Gian Marco Scopertini, Daniele Stellati, Maria Sole D'Annibale.

La nuova Commissione di Conciliazione delle vertenze di lavoro è, a differenza del passato, unica sia per il settore del lavoro privato sia per il settore del lavoro pubblico (stato, scuola, agenzie,enti locali, sanità, ricerca,ecc..). La Commissione è anche permanente e questo è una novità importante per il settore pubblico dove invece in precedenza i Conciliatori venivano di volta in volta scelti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Il recente Collegato Lavoro (art.31) ha reso il tentativo di conciliazione facoltativo e ha ampliato i poteri della Commissione.

La nuova normativa stabilisce che se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Nel caso in cui le parti accettino la conciliazione, se questa riesce, si redige un verbale che viene dichiarato esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il Giudice tiene conto in sede di giudizio.

La legge modifica anche alcuni aspetti della fase conciliativa che, obbligatoriamente, deve essere svolta dal Giudice durante la prima udienza. Secondo la vecchia formulazione dell'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, il Giudice in prima udienza aveva l'obbligo di tentare la conciliazione della lite. La novella aggiunge l'ulteriore obbligo per il Giudice di formulare una proposta transattiva. Questa proposta deve essere valutata seriamente dalle parti, in quanto nella nuova formulazione viene penalizzato il rifiuto ingiustificato. La nuova versione dell'art. 420 prevede, infatti, che il rifiuto della proposta transattiva del Giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dl giudice ai fini del giudizio.

Gino Venturi, conciliatore professionista, è nella nuova Commissione post riforma l' unico membro effettivo, dei complessi 8 membri, espressione diretta del lavoro pubblico.

 

                                                                                                               

Pubblicato il: 05/01/2011

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