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NOTIZIE CORSIVI

Lo statuto 'Risorse per Orvieto S.P.A.'

Pubblichiamo per intero lo statuto della società 'Risorse per Orvieto', che sarà approvato stasera in Consiglio comunale. Già ha provocato la rottura tra i commercianti

Approfondimento

di Dante Freddi

È questo il documento originale che è stato sottoposto ai consiglieri comunali per essere quindi approvato durante il Consiglio comunale di Orvieto dell'8 ottobre e che è stato invece ritirato dalla Giunta per approfondimenti.

È lo stauto che regola "Risorse per Orvieto S.P.A.", la società che "regnerà" su Orvieto per 99 anni. Già i commercianti si sono divisi clamorosamente, Confcommercio contro, anche con considerazioni pesanti, Confesercenti a favore.
Noi aggiungiamo al documento qualche breve osservazione.
Il Consiglio comunale di luglio aveva accettato la proposta di Cimicchi di costituire una società per la gestione delle "risorse" di Orvieto. Era una soluzione ritenuta ottimale per evedere le lentezze politico-burocratiche che avrebbe avuto il Comune nella gestione delle iniziative da intraprendere per disegnare con linee certe e durature il futuro di Orvieto. E a questo lo satuto risponde puntualmente.

Il Comune di Orvieto manterrà sempre una quota superiore al 51%. E questa è una garanzia che non si tratta di privatizzare la città.

Il Comune nominerà i consiglieri di sua competenza in numero maggioritario. Se poi "il Comune" è il sindaco, come sembra, e quindi sarà Cimicchi a nominare i consiglieri della prima amministrazione, anche questo è nelle cose. Nessuno si scandalizza infatti che è il sindaco a scegliere i suoi assessori.

Lo Stauto nella versione integrale, anche se lettura "burocratica", permetterà a ciascuno, per intelleto o buonsenso, di costruirsi un'idea originale.

STATUTO Società "RISORSE PER ORVIETOS.P.A"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
Art. 1 - Denominazione
E' costituita una Società per azioni con la denominazione "RISORSE PER ORVIETO S.P.A"
Art. 2 - Sede
2.1. La Società ha sede in Orvieto, Via Roma n. 3.
2.2. Essa potrà istituire, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi ed uffici di rappresentanza.
Art. 3 - Oggetto Sociale
3.1. La Società potrà compiere attività di gestione di infrastrutture di qualsiasi tipologia (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono compresi edifici civili ed industriali, condutture, viadotti, strade ponti e gallerie), nonché promuovere e coordinare i processi di conservazione e miglioramento delle stesse, nonché opere di valorizzazione e riconversione funzionale di complessi immobiliari.
La Società ha per scopo la migliore gestione e, quindi, valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture che otterrà in concessione dal Comune di Orvieto e/o da altre Amministrazioni Pubbliche (qui di seguito anche brevemente indicate come "Aree in concessione") e la promozione, il coordinamento e lo sviluppo delle attività che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari.
3.2. In ordine agli obiettivi di cui sopra, la Società potrà concludere contratti di affidamento di gestione coordinata, di locazione, subconcessione e/o di alienazione o di servizio delle aree e di loro parti a terzi privati o enti, in modo da consentire:
- l'indirizzo e il coordinamento delle attività localizzate e da localizzarsi all'interno delle strutture ubicate nelle "Aree in concessione";
- il controllo e la supervisione delle stesse attività insistenti sulle "Aree in concessione";
- lo sviluppo e la promozione delle attività socialmente e culturalmente rilevanti da inserire nelle "Aree in concessione".


3.3. Le attività localizzate nelle "Aree in concessione" dovranno essere coordinate e sviluppate in modo da assicurare e contribuire allo sviluppo della città di Orvieto e saranno organizzate attorno ad una serie di poli strategici quali (a titolo meramente esemplificativo):
- il polo dell'economia dei turismi e del tempo libero;
- il polo dell'economia della salute e dei servizi alla persona;
- il polo dell'economia dei beni culturali;
- il polo dello sviluppo dell'esercizio delle attività produttive (polo tecnologico);
- il polo dello sviluppo dell'economia della conoscenza
3.4. La Società, nell'ambito delle finalità di cui sopra, potrà stipulare accordi, convenzioni e contratti con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, soggetti privati e imprese nazionali ed estere, operanti nei settori interessati dalle attività, nonché compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale. La Società potrà altresì compiere qualunque operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare comunque connessa con la realizzazione degli scopi sociali, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico nel rispetto del d. lgs. 1.9.1993, n. 385 e del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, e successive modifiche.
3.5. La gestione delle diverse attività connesse ai singoli settori costituenti i poli delle "Aree in concessione" potrà essere affidata a enti privati e/o pubblici e/o misti o a società operative che presentino idonei requisiti in ordine alla capacità tecnico/operativa e competenza professionale.
In riferimento alla particolare natura di pubblico interesse dello scopo sociale, l'affidamento della gestione delle attività alle società operative dovrà seguire forme concorrenziali tali da garantire la massima trasparenza nella scelta dei contraenti anche attraverso idonee forme di pubblicità e di selezione delle offerte.
Il sistema dei contratti di affidamento di gestione coordinata, di locazione e/o subconcessione o di servizio, tenuto conto degli obiettivi sopra menzionati, dovrà quindi essere costruito in modo da garantire il coordinamento con il pubblico interesse, e dovrà, tra l'altro,:
- prevedere che il rischio della gestione e le eventuali criticità relative alle attività esercitate, siano assunti dalle società operative;
- prevedere, nell'eventualità in cui il contratto di affidamento sia a titolo oneroso, che il corrispettivo sia determinato in base a criteri di calcolo da definirsi.
Resta sempre salva la possibilità di derogare per singole attività od operazioni a quanto previsto nel precedente comma qualora ciò sia giustificato da comprovate ragioni di interesse pubblico, ovvero qualora così venga deciso dall'Assemblea ordinaria dei soci.
3.6. Qualora nell'ambito delle attività connesse alle "Aree in concessione" dovessero essere individuati e/o insediati servizi pubblici, la Società dovrà uniformarsi alle determinazioni del Comune di Orvieto.
Conseguentemente, qualora il Comune di Orvieto dovesse provvedere direttamente alla gestione del servizio pubblico, la Società metterà a disposizione del Comune stesso gli spazi occorrenti.
Nel caso in cui il Comune di Orvieto optasse per l'affidamento in gestione del servizio pubblico alla Società, questa provvederà alla gestione dell'attività seguendo le direttive impartite dal Comune stesso e compatibilmente con la disciplina legislativa vigente.
3.7. L'indirizzo generale in ordine alla realizzazione degli obiettivi di cui all'oggetto è riservato alla competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci.
Definito l'indirizzo generale, il Consiglio di Amministrazione avrà poi propria autonomia nel raggiungimento degli obiettivi programmati sia con riferimento alle soluzioni ritenute più efficienti, sia con riferimento alle decisioni tecnico/operative.
Art. 4 - Durata
4.1. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2102 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.
Art. 5 - Domicilio dei Soci
5.1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende quello risultante dal libro dei soci.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Art. 6 - Capitale Sociale
6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000 (un milione di euro), ripartito in n. 1.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, aventi tutte parità di diritto.
6.2. Entro il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione della Società nel registro delle imprese, il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., potrà aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino all'ammontare complessivo di Euro5.000.000 (cinquemilioni di euro). Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2436 cod. civ.
6.3. La partecipazione al capitale sociale del Comune di Orvieto non potrà mai ridursi al di sotto del 51% del capitale stesso.
Art. 7 - Finanziamenti
7.1. La Società potrà altresì provvedere all'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, dai soci e/o dai dipendenti, con o senza interessi, nei limiti e secondo modalità, termini e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia, ed in particolare dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994, pubblicata sulla G.U. dell'11.3.94 n. 58, e dal d.m. 29.3.1995, ed eventuali successive modifiche.
Art. 8 - Diritto di Opzione
8.1. Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ.
8.2. L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese.
8.3. Per l'esercizio del diritto di opzione l'assemblea che delibera l'aumento dovrà concedere un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Art. 9 - Interessi sui Versamenti
9.1. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.
Art. 10 - Azioni e Diritto di Voto
10.1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
10.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.
Art. 11 - Gradimento e Prelazione
11.1. L'alienazione o qualunque trasferimento a titolo oneroso delle azioni a terzi è subordinata al mancato esercizio dei diritti di prelazione di cui al seguente comma 2 e al gradimento espresso dal consiglio di amministrazione secondo i criteri di cui al successivo comma 5.
11.2. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, colui che intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà comunicarlo ai soci stessi e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione della Società, con lettera raccomandata a.r., indicando le condizioni complete del trasferimento, l'acquirente, il prezzo e le modalità di cessione.
I soci, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione all'acquisto, ciascuno proporzionalmente alla propria partecipazione, inviando lettera raccomandata a.r. al socio alienante e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione della Società, esercitando, con espressa contestuale richiesta, anche il proprio diritto di prelazione, per l'acquisto delle azioni rimaste inoptate, le quali saranno attribuite totalmente in caso di una sola opzione e pro quota percentuale in caso di più opzioni.
11.3. Le eventuali azioni rimaste inoptate all'esito delle suddetta procedura potranno essere acquistate, nei successivi quindici giorni, dalla Società, nei limiti e nel rispetto degli artt. 2357 e segg. cod. civ.
11.4. Se, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura, resti inoptata anche una sola azione, vengono meno i diritti di prelazione nella misura in cui siano stati esercitati e l'intera partecipazione potrà essere liberamente trasferita a terzi a condizione che non intervenga il rifiuto del gradimento da parte del consiglio di amministrazione secondo i criteri espressi nel successivo comma 5.
11.5. In caso di mancato o parziale esercizio dei suddetti diritti di prelazione, il consiglio di amministrazione della Società dovrà esprimere il proprio gradimento al trasferimento delle azioni entro l'ulteriore termine di trenta giorni. Il consiglio potrà legittimamente rifiutare il proprio gradimento solo nell'ipotesi in cui il terzo acquirente non presenti requisiti compatibili e funzionali con il perseguimento dell'oggetto sociale, oppure nel caso in cui il consiglio sia in grado di proporre un soggetto giuridico alternativo, pubblico o privato, disponibile ad acquistare a parità di condizioni.
11.6. Per la validità della deliberazione riguardante il gradimento è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.
11.7. La mancata osservanza delle modalità previste nel presente articolo comporterà l'inefficacia del trasferimento delle azioni di fronte alla Società.
11.8. Potrà, altresì, essere legittimamente rifiutata l'iscrizione sul libro dei soci di quei trasferimenti che portino la partecipazione sociale del Comune di Orvieto al di sotto della percentuale di cui al precedente art. 6.3.
TITOLO III
ASSEMBLEE
Art. 12 - Convocazione
12.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché nei principali capoluoghi dell'Italia e della Comunità Europea, in sede ordinaria e straordinaria, nei casi e nei modi di legge, con avviso da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
12.2. Nell'avviso di convocazione, che dovrà recare l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso dovrà, inoltre, indicare se l'adunanza si tiene anche in audio/videoconferenza e le modalità di raggiungimento della stessa.
12.3. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita ai sensi e per effetti dell'art. 2366, comma 3, cod. civ., quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
12.4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di fine esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano.
Art. 13 - Riunione in Videoconferenza
13.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria potrà riunirsi anche per audio/videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
(i) sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;
(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trovano il presedente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 14 - Diritto di Intervento e Rappresentanza
14.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2370 cod. civ. e successive disposizioni di legge in materia.
14.2. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea, può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona anche non socio, purché non amministratore, sindaco o dipendente della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2372 cod. civ..
Art. 15 - Direzione dell'adunanza
15.1. L'assemblea sarà presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza od impedimento l'assemblea eleggerà il proprio presidente. L'assemblea nominerà fra gli intervenuti un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto da notaio ai sensi di legge.
Art. 16 - Deliberazioni
16.1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera, in prima come in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal codice civile.
16.2. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione volta per volta determinate dal presidente dell'assemblea.
16.3. Non è comunque ammissibile il voto segreto.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Art. 17 - Organo Amministrativo
17.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri che possono essere eletti anche fra non soci.
17.2. I consiglieri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
17.3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2458 cod. civ., al Comune di Orvieto è riservata la nomina di almeno n. 5 (cinque) consiglieri, soggetti a revoca dalla carica solo ad opera dello stesso organo del Comune competente per la nomina.
Art. 18 - Presidenza
18.1. Il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente, ove questi non sia stato nominato dall'assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.
Art. 19 - Convocazione
19.1. Il consiglio si riunirà nella sede della Società, o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.
19.2. Il consiglio sarà convocato dal presidente con lettera raccomandata, telefax o e-mail inviati quattro giorni prima e nei casi di urgenza con telegramma, telex, telefax o e-mail almeno 24 ore prima, al domicilio di ciascun consigliere.
19.3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art. 20 - Deliberazioni
20.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.
20.2. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il presidente o, in mancanza, il vice presidente.
Art. 21 - Poteri di Amministrazione
21.1. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.
Art. 22 - Delega di Poteri
22.1. Il consiglio può delegare le proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri all'atto del conferimento della delega. Il consiglio può altresì nominare un direttore generale determinandone i compiti.
22.2. Il consiglio può nominare direttori nonché procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.
Art. 23 - Comitato Esecutivo
23.1. Il comitato esecutivo, ove nominato, è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri e ne fa parte di diritto il presidente.
23.2. Le riunioni del comitato esecutivo sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età.
23.3. Per la validità delle deliberazioni del comitato esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
23.4. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 24 - Verbalizzazione
24.1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove costituito, dovranno risultare da verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge e firmati dal presidente della seduta e dal segretario.
Art. 25 - Rappresentanza Sociale
25.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria, amministrativa ed ai terzi spetta al presidente, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.
25.2. La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti, all'amministratore delegato.
25.3. Il consiglio di amministrazione può altresì attribuire la rappresentanza e la firma sociale a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della Società, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.
25.4. Il consiglio, il comitato esecutivo, ove nominato, il presidente, l'amministratore delegato, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, possono nominare uno o più procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri, e, se estranei alla Società, i compensi.
Art. 26- Direttore Generale
26.1. Il direttore generale, ove nominato, interviene a titolo consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE
Art. 27 - Organo di Controllo
27.1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, da scegliersi tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
27.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2458 cod. civ., al Comune di Orvieto è riservata la nomina di n. 3 (tre) sindaci, soggetti a revoca dalla carica solo ad opera del Comune stesso.
27.3. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. All'atto della nomina l'assemblea designa il presidente tra i sindaci di nomina del Comune di Orvieto ai sensi dell'art. 2460 cod. civ.
27.4. Ai componenti del collegio sindacale spetta un emolumento annuo così come deliberato dall' assemblea.
TITOLO VI
BILANCIO E UTILI
Art. 28 - Esercizio Sociale
28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
28.2. Il Consiglio provvederà alla stesura del bilancio e dell'eventuale relazione sulla gestione ai sensi di legge e convocherà l'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; quando particolari esigenze lo richiedano il termine di convocazione potrà essere prorogato, ma non oltre i sei mesi.
Art. 29 - Utili
29.1. L'utile di esercizio, dopo prelevata la somma prescritta dall'art. 2428 cod. civ. per la costituzione del fondo di riserva legale, verrà distribuito o destinato in conformità della deliberazione dell'assemblea.
29.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 30 - Scioglimento e Liquidazione
30.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.
TITOLO VIII
CLAUSOLA COMPRIMISSORIA
Art. 31 - Clausola Compromissoria
31.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società e i soci e/o gli amministratori, o tra i soci, concernente l'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sarà deferita, in conformità al Regolamento di arbitrato nazionale dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato, ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui uno prescelto da ciascuna delle parti litiganti (o gruppi di litisconsorti) ed il terzo designato dagli arbitri nominati o, in caso di ritardo od omissione, dal Presidente del Tribunale di Roma.
31.2. Il Collegio giudicherà in via rituale, secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.. La sede dell'arbitrato sarà Orvieto.
TITOLO IX
NORMA DI RINVIO
Art. 32 - Rinvio
32.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge applicabili.


Pubblicato il: 08/10/2003

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