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Capogabinetto. Sacripanti (Pdl) chiede di rivederne le funzioni

Interrogazione del consigliere provinciale che propone l'assunzione di provvedimenti da parte di amministrazione e Consiglio

"Annullare la delibera di attribuzione delle funzioni e ridefinire l'atto secondo la normativa vigente". E' quanto chiede in un'interrogazione Andrea Sacripanti (Pdl, nella foto) sulla questione riguardante l'ufficio di Gabinetto del presidente della Provincia di Terni. "Tale affidamento - sostiene Sacripanti - va contro quei decreti che separano compiti e funzioni di organi politici e dirigenziali. Ai primi spettano gli indirizzi politico-amministrativi, ai secondi i compiti di gestione. Pertanto attribuire al capo di gabinetto funzioni gestionali non è possibile". Nell'interrogazione Sacripanti chiede anche "quali provvedimenti il Consiglio provinciale intenda adottare in riferimento ai diritti maturati dal capo di gabinetto nei due mesi di legittima collaborazione e all'attuale posizione giuridica ed economica".

Segue il testo integrale dell'interrogazione.

Al Presidente della Provincia
Al Presidente del Consiglio Provinciale
All'Assessore competente

Terni, 05 ottobre 2009

Oggetto: interrogazione sulle competenze e funzioni dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente; problematiche relative al contratto di collaborazione, sottoscritto con il Dott. Laerte Grimani, privo di copertura finanziaria.

Il sottoscritto Andrea Sacripanti, Consigliere del gruppo P.d.L., inoltra la seguente interrogazione, che chiede venga iscritta all'O.D.G. del prossimo Consiglio Provinciale.

Premesso che:

- Con delibera n. 160 del 10/09/2009, avente ad oggetto la "Ridefinizione degli assetti strutturali, organizzativi e funzionali dell'Ente", la Giunta provinciale, relativamente alla sezione dedicata al Gabinetto del Presidente, ha costituito una struttura dirigenziale specifica, dotata di autonomia, diretta da un dirigente che assume la qualifica di Capo di Gabinetto;

- Detta delibera prevede che al capo di Gabinetto vengano affidate sia la cura dei provvedimenti riservati al Presidente che la sovrintendenza di determinate e specifiche attività, nonché funzioni relative all'attività amministrativa dell'Ente;

- In particolare, vengono affidate al Capo di Gabinetto le funzioni relative alla Comunicazione Istituzionale con l'Ausilio dell'Ufficio Stampa, il Circondario e le Società Partecipate, oltre alla responsabilità contabile-amministrativa del Corpo di Polizia Provinciale;

- Detto affidamento di funzioni appare, invero, del tutto illegittimo e privo di fondamento, attesa la palese violazione del combinato disposto normativo di cui ai DD.Lgs. n.29/93 e n.387/98, i quali, al fine di chiarire la problematica relativa ai rapporti tra politica e amministrazione, hanno evidenziato il divario funzionale tra gli organi politici, ai quali spettano compiti di indirizzo politico-amministrativo, e i dirigenti, ai quali invece vengono riservati compiti di gestione e attuazione dell'azione amministrativa, nel cui ambito ben si inquadrano le funzioni sopra evidenziate;

- Tale ripartizione viene confermata dagli artt. 90 e 107-109 e 110 del D.Lgs. n.267/2000. Mentre il primo, infatti, disciplina gli uffici di supporto agli organi di direzione politica posti alle dirette dipendenze dell'organo politico, i quali, introdotti dalla L. 127/97, si caratterizzano, per l'appunto, per essere deputati non alla gestione dell'ente, bensì, al supporto dell'organo di governo nell'esercizio delle competenze di indirizzo e di controllo che gli sono proprie, il combinato disposto degli altri articoli citati, invece, chiarisce da una parte i compiti e le funzioni del comparto dirigenza e, dall'altra, regolamenta il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni.

- In particolare l'art. 110 subordina l'assegnazione di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione al rispetto di alcuni requisiti essenziali quali, ad esempio, il possesso, da parte del soggetto destinatario del conferimento, di un titolo di studio che ne ce certifichi la professionalità richiesta, mentre la collaborazione disciplinata dall'art. 90, proprio per la natura fiduciaria e politica dell'incarico (intuitu personae), non richiede la presenza di alcun requisito;

- E' da ritenersi, pertanto, che, posto quanto sopra, la figura del Capo di Gabinetto e l'Ufficio del Gabinetto del Presidente, stante il rapporto fiduciario con l'organo politico, non possano esercitare funzioni di carattere e natura gestionale e di direzione amministrativa, riservati ex lege in via esclusiva ai soli dirigenti in rapporto organico con l'Ente, ma soltanto funzioni e competenze di indirizzo politico;

- Tali orientamenti sono ribaditi, oltre che dalla normativa in vigore, solo parzialmente citata nella presente interrogazione, anche dalle recenti sentenze nn.103-104/2007 della Corte Costituzionale.

Premesso altresì che:

- L'Amministrazione Provinciale, in data 15/07/2009, rappresentata in quella sede dal Dirigente Avv. Agrò, ha sottoscritto con il Dott. Laerte Grimani un contratto individuale di lavoro subordinato per l'assunzione di un collaboratore esterno in forza del quale sono stati affidati a quest'ultimo compiti di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art.90 del D.Lgs.267/2000;

- In virtù dell'art. 8 del predetto contratto al Dott. Grimani, in relazione allo svolgimento della funzione di Capo di gabinetto, è stata attribuita la qualifica dirigenziale disciplinata dal CCNL dell'Area Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie;

- Precedentemente, in data 08/07/09, la Giunta Provinciale ha adottato le delibere n.138 e n.139 con le quali ha rispettivamente, ed incomprensibilmente vista la cronologia delle predette, dapprima disposto la variazione al Bilancio 2009 e al PEG al fine di stanziare le somme necessarie per il trattamento economico del Dott. Grimani, e ha in seguito deliberato la costituzione dell'ufficio di supporto agli organi di direzione politica ex art.15 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", oltre ad aver disposto l'assunzione del collaboratore in questione;

- La delibera n.138 del 08/07/2009 non è stata ratificata dal Consiglio Provinciale nei termini disposti per legge ed è pertanto da considerarsi priva di efficacia, così come è da ritenersi privo di efficacia il contratto di lavoro sprovvisto di copertura finanziaria ex art.81 Cost.;

- L'art. 175 del T.U.E.L. dispone che "qualora il Consiglio non proceda alla ratifica del provvedimento di variazione della Giunta, lo stesso sia tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata, al fine di salvaguardare i diritti dei terzi", ponendo in tal modo un vero e proprio obbligo in capo all'assemblea elettiva il cui inadempimento potrebbe rilevare anche sotto il profilo della eventuale responsabilità contabile, secondo la disciplina generale di cui alla legge 14 gennaio 1994;

- A tutt'oggi il Consiglio Provinciale non ha adottato alcun provvedimento a tutela dei diritti patrimoniali e giuridici sorti in capo al Dott. Grimani per il periodo di circa due mesi in cui lo stesso ha prestato legittimamente la propria opera;

- Risulta che il Dott. Grimani continui ad esercitare le funzioni di supporto all'organo politico pur in assenza di contratto che ne giustifichi la prestazione lavorativa.

Tutto ciò premesso, lo scrivente interrogante chiede di sapere:

1) Se la Giunta Provinciale, accogliendo le eccezioni sollevate in premessa, non ritenga opportuno procedere all'annullamento della delibera n. 160 del 10/09/09, relativamente alla sezione dedicata alle competenze e funzioni da affidarsi al Gabinetto del Presidente, e provvedere, contestualmente, ad una nuova definizione delle stesse, in linea con quanto disposto dalle normativa vigente;

2) Quali provvedimenti il Consiglio intenda adottare in riferimento ai diritti maturati dal Dott. Grimani durante i due mesi di legittima collaborazione, nonché alla attuale posizione giuridica ed economica del medesimo Dirigente il quale, si ribadisce, al momento presta la propria opera di supporto in assenza di regolare contratto di lavoro e di copertura finanziaria;

3) Quali funzioni, in concreto, svolge attualmente il Dott. Grimani nell'ambito dell'Amministrazione provinciale.

Andrea Sacripanti
Cons. Provinciale gruppo PDL-Terni


Pubblicato il: 07/10/2009

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