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Perché l'Italia deve dire no alla guerra. Viaggio nella Costituzione Italiana

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie inter-nazionali...»

Società

NORME DI ATTUAZIONE DEL RIPUDIO DELLA GUERRA
SANCITO DALL'ART. 11 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1
(Ripudio della guerra)

  1. La realizzazione di un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, di cui all'art. 11 della Costituzione, non può essere perseguita facendo ricorso allo strumento della guerra.
  2. Per "guerra" si intende qualunque intervento armato di uno o più Stati che, a causa del ricorso massiccio alla violenza, sia idoneo a provocare la morte, la mutilazione o il ferimento di persone innocenti o a produrre distruzioni indiscriminate o a causare gravi alterazioni dell'ambiente naturale.
  3. La difesa della patria, di cui all'art. 52 della Costituzione, si esercita nell'ambito delle disposizioni dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 2
(Prevenzione dei conflitti)

  1. L'Italia coopera alla soluzione pacifica delle controversie internazionali, a norma del Capo VI della Carta delle Nazioni Unite.
  2. Fino a quando non avranno attuazione gli articoli 43, 45 e 47 della Carta delle Nazioni Unite, l'Italia potrà fornire soltanto formazioni non armate, nonché contingenti militari per il mantenimento della pace ("caschi blu") con il consenso delle parti interessate. I relativi accordi dovranno essere autorizzati dalle Camere in conformità all'art. 80 della Costituzione.

Art. 3
(Inammissibilità di ulteriori interventi armati)

  1. Le forze armate italiane non possono compiere interventi militari all'estero in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
  2. I fatti commessi nel corso di operazioni militari all'estero, eseguite in violazione delle disposizioni di cui sopra, sono regolati dal diritto penale comune.
  3. I fatti illeciti e le conseguenze dannose connesse ad operazioni militari non possono essere sottratti al sindacato giurisdizionale.


Art. 4
(Armi vietate dalle Convenzioni internazionali)

  1. In attuazione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ratificato con Legge del 24 aprile 1975, n. 131, della Convenzione che vieta la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi batteriologiche e tossiche, ratificata con Legge dell'8 ottobre 1974, n. 618, della Convenzione che mette al bando la produzione, lo sviluppo e l'immagazzinamento delle armi chimiche, ratificata con Legge del 18 novembre 1995, n. 496, sono vietati la produzione, l'introduzione e il transito nel territorio nazionale delle armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la loro fornitura ai Paesi esteri.
  2. Tale divieto si estende alle mine anti-uomo, alle bombe a grappolo (cluster bombs), ai proiettili e alle munizioni all'uranio impoverito ("DU") e a ogni altro sistema d'arma il cui uso sia vietato dalle Convenzioni internazionali.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 435 del Codice penale.

Art. 5
(Cooperazione con la Corte Penale Internazionale)

  1. L'Italia fornisce piena collaborazione all'attività della Corte Penale Internazionale, istituita con il Trattato di Roma del luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999 n. 232, ai sensi degli articoli 88 e seguenti dello Statuto istitutivo della medesima Corte.
  2. È fatto divieto di stipulare accordi internazionali volti a sottrarre i cittadini di paesi terzi alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale.

Pubblicato il: 27/12/2002

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