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NOTIZIE CORSIVI

Varchi, ecco perché i multati hanno ragione

Le motivazioni della sentenza con cui lo scorso lunedì 24 ottobre, il giudice di pace di Orvieto ha annullato la prima multa comminata ad un automobilista che aveva violato il varco di piazza del Popolo
Pronto il ricorso dell'Amministrazione   

foto di copertina

Di seguito le motivazioni della sentenza, in larga parte qui preannunciate, con cui lo scorso lunedì 24 ottobre, il giudice di pace di Orvieto ha annullato la prima multa di un automobilista che aveva violato il varco di paizza del Popolo.   

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace dott. Alberto Guadagno

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nella opposizione iscritta al n. 295/A R.G.A.C dell'anno 2008 e promossa

DA

XXXXXX XXXXXXXX n. Orvieto il XX/XX/XX ed ivi residente in XXXXXXXXXXXX, in giudizio personalmente
                                         RICORRENTE 

CONTRO 

                               COMUNE DI ORVIETO
                                     
RESISTENTE

OGGETTO: ricorso avverso verbale di contestazione n. XXXX elevato dalla polizia municipale di Orvieto in data 16/3/08 per violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 Cds

DESCRIZIONE DEI FATTI

Con ricorso depositato in termini XXXX XXXX adiva questo ufficio per sentir dichiarare l'annullamento del provvedimento di cui all'oggetto che contestava la circolazione senza l'autorizzazione in zona a traffico limitato.

Sosteneva il ricorrente che il suo comportamento era scusabile in quanto il fatto era avvenuto nel primo giorno di entrata in funzione della ztl e con una segnaletica non sufficientemente visibile.

Si costituiva il Comune di Orvieto depositando memoria e confermando la legittimità della contestazione.

All'udienza del 27/10/08, sentite le parti, la causa veniva decisa.

 

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Si deve premettere che la zona Ztl è entrata in funzione nel centro storicio di Orvieto in data 16/3/08. Tale provvedimento è stato adottato dall'amministrazione comunale ovviamente nell'interesse della città e per valorizzare la sua qualifica di città d'arte.

Altrettanto ovviamente il provvedimento favorisce, anche se per alcuni pare limitativo, la qualità della vita dei cittadini che, unitamente ai molti turisti, hanno la possibilità di vivere meglio la città.

In definitiva, pertanto, trattasi di un provvedimento adottato a favore dei cittadini i quali però hanno il diritto di essere adeguatamente informati per non essere posti in condizione di violare, anche involontariamente, la legge.

Ciò premesso, risulta di tutta evidenza che un sistema circolatorio del tutto innovativo per la città di Orvieto doveva essere adeguatamente pubblicizzato nelle forme e nei modi opportuni perché almeno la quasi totalità degli automobilisti nel venisse ampiamente a conoscenza così da poter adeguare la propria condotta di guida alla nuova situazione.

Nel caso specifico ritiene questo giudice che l'informazione e le relative segnalazioni siano state carenti.

La quasi totalità dei ricorsi presentati all'ufficio intestato, tra i quali il presente, riguarda il varco di piazza del Popolo del quale questo giudicante ha conoscenza diretta.

L'amministrazione comunale nella sua memoria in atti afferma in sostanza che sono state seguite le modalità previste nel caso specifico con postazione di personale ai varchi con adeguata campagna informativa e con segnalazioni visive poste in opera "secondo le prescrizioni fornite dal Ministero".

Per quanto riguarda la campagna informativa preliminare, non vi è dubbio che la stessa ci sia stata anche perché della istituzione della ztl se ne è discusso ampiamente a tutti i livelli con pareri favorevoli e contrari.

In partica, però, al momento della entrata in funzione della ztl, si sono rilevate carenze comportamentali da parte dell'amministrazione comunale e cioè (si parla sempre del varco di piazza del Popolo) con nulla o scarsa vigilanza al varco anche in concomitanza dell'entrata in funzione della nuova normativa.

Per quanto riguarda le segnalazioni visive, sempre al varco è stato apposto un cartello con scarsa rilevanza grafica delle indicazioni nello stesso contenuto.

Tanto è vero che l'amministrazione comunale ben quattro mesi dopo si è vista costretta a porre sul cartello una postazione semaforica certamente di maggior impatto visivo.

L'assunto di parte resistente che è stato fatto tutto secondo le regole burocratiche e ministeriali non può essere condiviso.

Infatti, le indicazioni ministeriali contengono prescrizioni di massima ma non possono avere valenza assoluta.

Sarà l'amministrazione locale, in ultima analisi, a dover decidere se quanto prescritto debba essere debitamente modificato per adattarlo alle effettive necessità dei propri amministrati.

Nel caso specifico l'accesso al varco di piazza del Popolo risulta sorvegliato da telecamera e quindi configura la cosiddetta "postazione fissa".

Si deve ricordare che, in casi consimili, la Prefettura di Terni, con nota n. 10740 del 15/5/07, dava specifiche prescrizioni: " le postazioni fisse devono sempre essere segnalate da apposita segnaletica, se del caso anche luminosa, installata a cura dell'ente proprietario della strada"

Non spetta a questo ufficio dare suggerimento alcuno, ma sarebbe stato utile e opportuno installare adeguate segnalazioni anche luminose, in prossimità delle principali vie di accesso al centro storico con indicazione dei varchi di accesso e dell'orario di esercizio. (in molte città sono stati posti in esercizio display luminosi ben visibili e di opportuna grandezza).

Si deve constatare come ancora oggi la segnaletica indicativa della Ztl non risulti un esempio di chiarezza soprattutto per coloro che provengono da fuori città.

Del resto la gran massa di ricorsi presentati presso questo ufficio, tutti con la medesima motivazione, costituiscono una indicazione precisa in tal senso.

Da rilevare, infine, che la circostanza obiettivamente rilevata da questo ufficio della notifica della contestazione avvenuta dopo alcuni mesi, ha contribuito ad aggravare la situazione a carico dei cittadini i quali, in buona fede, hanno continuato ad attraversare inconsapevolmente i varchi collezionando decine di violazioni.

Concludendo, ritiene questo giudice che nel comportamento del ricorrente debba ravvisarsi una totale assenza di colpa per essere stato commesso il fatto a causa di una difettosa percezione che ha determinato un incolpevole errore sul fatto, fattore che incide sull'elemento soggettivo della violazione amministrativa.

Pertanto il ricorrente risulta esente da responsabilità per riscontrata buona fede ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. 689/81: il che determina la nullità del provvedimento impugnato.

Sussistono validi motivi per compensare le spese di giudizio

 

P.Q.M.

 

Il giudice di pace di Orvieto, visto l'art. 23 L. 24/11/1981 n. 689 definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

 

Orvieto lì, 27 ottobre 2008

Il giudice di pace
Dott. Alberto Guadagno

Pubblicato il: 04/11/2008

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