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Regolamento quadro del Partito democratico per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali

17 luglio 2008

FASE COSTITUENTE | Regolamenti

Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali

Il presente regolamento quadro disciplina la selezione delle candidature del P.D. per le cariche di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, tenuto conto che, in base dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto la selezione delle candidature per tali cariche avviene «in ogni caso» attraverso il metodo delle primarie.

Con una successiva integrazione a questo stesso regolamento quadro, verranno disciplinate anche le altre forme di consultazione che, in base all'articolo 18, comma 9, dello Statuto possono essere utilizzate per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo.

In base all'articolo 18, comma 4, dello Statuto Nazionale, la disciplina della selezione delle candidature per le altre cariche assembleari (consigli comunali, provinciali e regionali) è affidata agli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

In base agli artt. 18 comma 3 e 20 commi 2 e 3, la Direzione ha deliberato che:


- In caso di svolgimento di primarie di coalizione, le cui regole saranno stabilite a livello locale con i partiti alleati, il P.D. parteciperà con un proprio candidato espresso sulla base del presente regolamento.
- Il Partito potrà altresì deliberare di sostenere un candidato di un altro partito con maggioranza del 60% dell'organo territorialmente competente.
- L'Assemblea del livello territoriale competente può stabilire eventuali altre forme di ampia consultazione, che verranno sottoposte alla Direzione Nazionale.
- Nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti: a) l'assemblea territorialmente competente può designare con il 70% dei consensi il candidato del P.D. per partecipare alle primarie di coalizione; b) i regolamenti regionali possono definire tempi di svolgimento diversi da quelli previsti in questo regolamento; c) la direzione provinciale può scegliere anche altre forme di ampia consultazione, con maggioranza sopra i 2/3, per l'individuazione dei candidati.


Selezione delle candidature per le cariche di
Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione
mediante il metodo delle primarie



Articolo 1
Convenzioni terminologiche


1. Ai fini del presente regolamento quadro, per «primarie», si intendono le elezioni per la scelta dei candidati a cariche istituzionali; per «elezioni», ove non sia diversamente specificato, si intendono le consultazioni popolari per la scelta dei titolari di tali cariche.

Articolo 2
Convocazione e svolgimento delle primarie


1. Le primarie si svolgono ad una distanza temporale non superiore a otto mesi e non inferiore a quattro mesi dalla data prevista per le elezioni.
Nei casi in cui le elezioni si svolgano, a normativa vigente, tra il 15 aprile e il 15 giugno, le primarie si tengono in una domenica collocata tra il 15 di novembre e il 30 Gennaio.

Articolo 3
Comitato organizzatore


Qualora non sia diversamente disposto da regolamenti regionali i comitati organizzatori sono regolati dal presente articolo.

1. Entro il 10 settembre dell'anno precedente alle elezioni viene costituito un Comitato Organizzatore delle Primarie, eletto dall'Assemblea del livello territoriale corrispondente e composto da un minimo di 15 ad un massimo di 25 membri, nel rispetto del pluralismo interno e della rappresentanza dei territori interessati.

2. Il Comitato Organizzatore: sovrintende allo svolgimento dei lavori; supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni; predispone la modulistica per la raccolta delle firme; accerta i requisiti di ammissione delle candidature e la regolarità delle firme raccolte; ufficializza la lista dei Candidati ammessi e non ammessi e la rende pubblica mediante affissione presso le sedi del PD.

3. Il Comitato Organizzatore inoltre: definisce i Seggi elettorali; nomina scrutatori e Presidente di seggio; predispone il materiale necessario allo svolgimento delle Primarie; definisce la localizzazione dei seggi; predispone la stampa, la consegna ed il ritiro della modulistica relativa all'esercizio del voto; fornisce i moduli di ricevuta dei contributi economici versati dagli elettori; raccoglie i fondi e li contabilizza.

4. Le carica di componente del Comitato Organizzatore, componente del Comitato dei Garanti nazionale, regionale o provinciale, e di Candidato alle Primarie sono tra di loro incompatibili.

Articolo 4
Presentazione delle candidature


1. Possono essere candidati alle primarie per la carica di Sindaco, Presidente di Provincia o Presidente di Regione, i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tali cariche, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice etico del PD e che abbia sottoscritto, oltre al presente Regolamento, il Codice etico e lo Statuto nazionale del Partito democratico.

2. Il Sindaco, il Presidente di Provincia o il Presidente di Regione uscente e che, ai termini della legge e degli statuti nazionale e regionale del PD, risulti rieleggibile, scioglie la riserva circa una eventuale riproposizione della propria candidatura entro nove mesi dalla prima data utile per lo svolgimento delle elezioni. In caso di termine ordinario del mandato entro il 15 settembre dell'anno precedente alle elezioni.

3. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. La percentuale di questi ultimi è calcolata sul totale degli iscritti dell'anno precedente.

4. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative solo se sostenute dal trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. La percentuale di questi ultimi è calcolata sul totale degli iscritti dell'anno precedente. Regolamenti regionali possono alzare la soglia dei componenti dell'Assemblea territoriale competente fino ad un massimo del 40%.

5. Le candidature devono essere sottoscritte su appositi moduli predisposti dal Comitato organizzatore.

6. I moduli per l'accettazione di candidatura e per la raccolta delle sottoscrizioni riportano il contrassegno a colori del Partito Democratico, ma possono essere stampati ed utilizzati in bianco e nero.

7. Le sottoscrizioni non hanno bisogno di autenticazione e si ritengono valide se raccolte in presenza di iscritti al Partito Democratico che ricoprano uno dei seguenti incarichi: Parlamentare nazionale o europeo; Consigliere o assessore regionale, provinciale, comunale.

8. Le sottoscrizioni posso essere raccolte a partire dal lunedì immediatamente successivo al 15 ottobre e per le tre settimane seguenti.

9. Le candidature sono valide se accompagnate da una autocertificazione circa il soddisfacimento dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Codice etico.

10. Il Comitato organizzazione competente procede alla verifica della documentazione di presentazione delle candidature, della validità delle sottoscrizioni e della loro congruità rispetto ai requisiti quantitativi nonché della correttezza della documentazione richiesti.

11. L'Ufficio può eventualmente accordare 48 ore di tempo ai candidati per integrare la documentazione richiesta dai regolamenti.

12. Trascorse 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, in mancanza di ricorsi o contestazioni, l'Ufficio rende noti i nomi dei candidati alla Primaria.

13. In caso di ricorsi, l'Ufficio li devolve al Collegio dei Garanti del livello territoriale immediatamente superiore, che decide in unica e inappellabile istanza entro 48 ore.

14. Terminate tutte le operazioni della presentazione dei candidati, l'Ufficio stabilisce mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei candidati o dei loro delegati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato. I nomi dei candidati saranno riportati sulle schede e su qualsiasi altro materiale prodotto per la campagna d'informazione secondo l'ordine assegnato dal sorteggio.

Articolo 5
Elettori


1. Possono partecipare alle primarie le persone che alla data delle primarie abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, già registrate nell'Albo degli elettori del Partito Democratico o che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti nel territorio comunale, provinciale o regionale, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori al momento del voto.

Articolo 6
Regolamenti regionali


1. Ogni comitato regionale attua il presente regolamento quadro con proprio regolamento nel quale disciplina il funzionamento dei seggi elettorali, le modalità di scrutinio e la forma della rappresentanza dei candidati in esso, la dichiarazione dei candidati prescelti, eventuali quote di contribuzione per la partecipazione alle primarie.

 

 

 

Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali

 

Il presente regolamento quadro disciplina la selezione delle candidature del P.D. per le cariche di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, tenuto conto

che, in base dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto la selezione delle candidature per

tali cariche avviene «in ogni caso» attraverso il metodo delle primarie.

Con una successiva integrazione a questo stesso regolamento quadro, verranno disciplinate

anche le altre forme di consultazione che, in base all'articolo 18, comma 9,

dello Statuto possono essere utilizzate per la selezione delle candidature a parlamentare

nazionale ed europeo.

In base all'articolo 18, comma 4, dello Statuto Nazionale, la disciplina della selezione

delle candidature per le altre cariche assembleari (consigli comunali, provinciali e regionali)

è affidata agli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento

e Bolzano.

In base agli artt. 18 comma 3 e 20 commi 2 e 3, la Direzione ha deliberato che:

- In caso di svolgimento di primarie di coalizione, le cui regole saranno stabilite

a livello locale con i partiti alleati, il P.D. parteciperà con un proprio

candidato espresso sulla base del presente regolamento.

- Il Partito potrà altresì deliberare di sostenere un candidato di un altro partito

con maggioranza del 60% dell'organo territorialmente competente.

- L'Assemblea del livello territoriale competente può stabilire eventuali altre

forme di ampia consultazione, che verranno sottoposte alla Direzione Nazionale.

- Nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti: a) l'assemblea territorialmente

competente può designare con il 70% dei consensi il candidato del P.D. per

partecipare alle primarie di coalizione; b) i regolamenti regionali possono

definire tempi di svolgimento diversi da quelli previsti in questo regolamento;

c) la direzione provinciale può scegliere anche altre forme di ampia

consultazione, con maggioranza sopra i 2/3, per l'individuazione dei candidati.

 

Selezione delle candidature per le cariche di Sindaco,

Presidente di Provincia e Presidente di Regione mediante il metodo

delle primarie

Articolo 1

Convenzioni terminologiche

1. Ai fini del presente regolamento quadro, per «primarie», si intendono le elezioni per

la scelta dei candidati a cariche istituzionali; per «elezioni», ove non sia diversamente

specificato, si intendono le consultazioni popolari per la scelta dei titolari di tali cariche.

Articolo 2

Convocazione e svolgimento delle primarie

1. Le primarie si svolgono ad una distanza temporale non superiore a otto mesi e non

inferiore a quattro mesi dalla data prevista per le elezioni.

Nei casi in cui le elezioni si svolgano, a normativa vigente, tra il 15 aprile e il 15 giugno,

le primarie si tengono in una domenica collocata tra il 15 di novembre e il 30

gennaio.

Articolo 3

Comitato organizzatore

Qualora non sia diversamente disposto da regolamenti regionali i comitati

organizzatori sono regolati dal presente articolo.

1. Entro il 10 settembre dell'anno precedente alle elezioni viene costituito un Comitato

Organizzatore delle Primarie, eletto dall'Assemblea del livello territoriale corrispondente

e composto da un minimo di 15 ad un massimo di 25 membri, nel rispetto

del pluralismo interno e della rappresentanza dei territori interessati.

2. Il Comitato Organizzatore: sovrintende allo svolgimento dei lavori; supervisiona il

corretto svolgimento delle operazioni; predispone la modulistica per la raccolta delle

firme; accerta i requisiti di ammissione delle candidature e la regolarità delle firme

raccolte; ufficializza la lista dei Candidati ammessi e non ammessi e la rende pubblica

mediante affissione presso le sedi del PD.

3. Il Comitato Organizzatore inoltre: definisce i Seggi elettorali; nomina scrutatori e

Presidente di seggio; predispone il materiale necessario allo svolgimento delle Primarie;

definisce la localizzazione dei seggi; predispone la stampa, la consegna ed il ritiro

della modulistica relativa all'esercizio del voto; fornisce i moduli di ricevuta dei contributi

economici versati dagli elettori; raccoglie i fondi e li contabilizza.

4. Le carica di componente del Comitato Organizzatore, componente del Comitato dei

Garanti nazionale, regionale o provinciale, e di Candidato alle Primarie sono tra di loro

incompatibili.

2

Articolo 4

Presentazione delle candidature

1. Possono essere candidati alle primarie per la carica di Sindaco, Presidente di Provincia

o Presidente di Regione, i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano

eleggibili a tali cariche, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice etico del

PD e che abbia sottoscritto, oltre al presente Regolamento, il Codice etico e lo Statuto

nazionale del Partito democratico.

2. Il Sindaco, il Presidente di Provincia o il Presidente di Regione uscente e che, ai termini

della legge e degli statuti nazionale e regionale del PD, risulti rieleggibile, scioglie

la riserva circa una eventuale riproposizione della propria candidatura entro nove

mesi dalla prima data utile per lo svolgimento delle elezioni. In caso di termine ordinario

del mandato entro il 15 settembre dell'anno precedente alle elezioni.

3. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere

avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo

livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per

cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. La percentuale di questi ultimi è calcolata

sul totale degli iscritti dell'anno precedente.

4. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo

mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate

eventuali candidature alternative solo se sostenute dal trenta per cento dei componenti

della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni

pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. La

percentuale di questi ultimi è calcolata sul totale degli iscritti dell'anno precedente.

Regolamenti regionali possono alzare la soglia dei componenti dell'Assemblea

territoriale competente fino ad un massimo del 40%

5. Le candidature devono essere sottoscritte su appositi moduli predisposti dal Comitato

organizzatore.

6. I moduli per l'accettazione di candidatura e per la raccolta delle sottoscrizioni riportano

il contrassegno a colori del Partito Democratico, ma possono essere stampati ed

utilizzati in bianco e nero.

7. Le sottoscrizioni non hanno bisogno di autenticazione e si ritengono valide se raccolte

in presenza di iscritti al Partito Democratico che ricoprano uno dei seguenti incarichi:

Parlamentare nazionale o europeo; Consigliere o assessore regionale, provinciale,

comunale.

8. Le sottoscrizioni posso essere raccolte a partire dal lunedì immediatamente

successivo al 15 ottobre e per le tre settimane seguenti.

9. Le candidature sono valide se accompagnate da una autocertificazione circa il soddisfacimento

dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Codice etico.

10. Il Comitato organizzazione competente procede alla verifica della documentazione

di presentazione delle candidature, della validità delle sottoscrizioni e della loro congruità

rispetto ai requisiti quantitativi nonché della correttezza della documentazione

richiesti.

11. L'Ufficio può eventualmente accordare 48 ore di tempo ai candidati per integrare

la documentazione richiesta dai regolamenti.

3

12. Trascorse 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature,

in mancanza di ricorsi o contestazioni, l'Ufficio rende noti i nomi dei candidati alla

Primaria.

13. In caso di ricorsi, l'Ufficio li devolve al Collegio dei Garanti del livello territoriale immediatamente

superiore, che decide in unica e inappellabile istanza entro 48 ore.

14. Terminate tutte le operazioni della presentazione dei candidati, l'Ufficio stabilisce

mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei candidati o dei loro delegati, il numero

d'ordine da assegnare a ciascun candidato. I nomi dei candidati saranno riportati

sulle schede e su qualsiasi altro materiale prodotto per la campagna d'informazione

secondo l'ordine assegnato dal sorteggio.

Articolo 5

Elettori

1. Possono partecipare alle primarie le persone che alla data delle primarie abbiano

compiuto il sedicesimo anno di età, già registrate nell'Albo degli elettori del Partito Democratico

o che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione

europea residenti nel territorio comunale, provinciale o regionale, cittadine e cittadini

di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico,

dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo

alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli

elettori al momento del voto.

Articolo 6

Regolamenti regionali

1. Ogni comitato regionale attua il presente regolamento quadro con proprio regolamento

nel quale disciplina il funzionamento dei seggi elettorali, le modalità di scrutinio

e la forma della rappresentanza dei candidati in esso, la dichiarazione dei candidati

prescelti, eventuali quote di contribuzione per la partecipazione alle primarie.

 

Pubblicato il: 30/07/2008

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