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I 'Democratici' contestano le autorizzazioni comunali per le antenne della telefonia mobile

Conticelli 'interroga' l'Amministrazione comunale di Orvieto e muove un nuovo caso politico ed amministrativo

Cronaca

Il gruppo consilare dei "Democratici" ha prese tato un'interrogazione in Consiglio comunale ad Orvieto in relazione alle concessioni rilasciate dal Comune per la telefonia mobile. L' articolata interrogazione si muove sul piano procedurale e politico e chiede alla giunta di riferire al Consiglio. Seguono il testo dell'interrogazione ed i relativi allegati.

Al Presidente

del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: Interrogazione su piano locale per SRB (stazione radio base) per telefonia mobile.

Il Comune ha autorizzato la installazione di SRB per la telefonia mobile in loc. San Giovenale come segue:

- autorizzazione n° 1013/2002 del 08/5/2003 ad ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.a.

- autorizzazione n° 0074/2003 del 05/6/2003 ad H3G S.p.a.

- un'ulteriore autorizzazione risulta che riguarderà il gestore OMNITEL

- un'ulteriore autorizzazione è invece stata rilasciata a ridosso di abitazioni in loc. Biagio (terreno compreso tra S.S. Umbro-Casentinese e S.S. Maremmana), ove sono in corso i relativi lavori.

Nei suddetti atti autorizzativi si richiama il Piano di Sviluppo di Rete per la telefonia mobile approvato con determinazione di Giunta n° 65 dell'11/3/2003, così come disciplinato dall'art. 6 dell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale nel mese di maggio 2002.

Quanto sopra presenta evidenti dubbi sulla legittimità della procedura adottata, come pure appare decisamente inaccettabile dal punto di vista politico.

Dal punto di vista procedurale

- le determinazioni di Giunta sono atti interni di indirizzo politico senza alcuna valenza amministrativa; forniscono cioè un'indicazione che gli uffici debbono poi trasformare in proposte di atti da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti;

- riteniamo che nel caso del piano suddetto la competenza sia del Consiglio Comunale, ma se anche fosse stata una competenza della Giunta, l'atto avrebbe dovuto avere la forma di una delibera, essere resa pubblica nei modi e nelle forme previste per legge (affissione all'albo, trasmissione ai capi gruppo, ecc.);

- tale atto avrebbe dovuto inoltre essere sottoposto, a termini di statuto, alla preventiva attenzione del Consiglio di Zona competente, la qual cosa non risulta che sia stata adempiuta;

- lo stesso Regolamento richiamato nelle autorizzazioni sopra citate, finalizzato a minimizzare il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici, prevede, all'art. 6, la predisposizione di un piano entro il 30 aprile di ogni anno, relativo alle domande pervenute entro l'anno precedente, con indicazioni "che saranno rese di pubblico dominio attraverso opportuni canali di diffusione locale ": tale pubblicizzazione non è stata assolutamente assicurata, vista anche la riservatezza che assume una determinazione di Giunta rispetto ad una delibera;

- l'art. 5 del Regolamento, inoltre, stabilisce che "In tutti i casi non è consentita l'installazione di impianti sopra edifici ad uso della popolazione in età pediatrica (0 - 14 anni), sopra gli ospedali, le case di cura e di riposo, le scuole di ogni ordine e grado e analogamente, per una fascia di rispetto dal perimetro degli stessi che, in via cautelativa, è fissata di raggio pari a 50 metri": un'interpretazione attenta avrebbe evitato di installare una SRB proprio a ridosso del campetto parrocchiale di San Giovenale sempre a disposizione di gruppi di bambini.

Dal punto di vista politico

- è inaccettabile che l'ubicazione di San Giovenale avvenga a ridosso di un campetto da gioco per bambini, da considerare invece come luogo sensibile da salvaguardare;

- è inaccettabile che l'ubicazione in loc. Biagio sia avvenuta senza i consensi di tutti gli abitanti che vivono nei pressi dell'area;

- è inaccettabile che, sebbene previsto dal regolamento, l'istituto della partecipazione sia rimasto solo sulla carta, consolidando una difficoltà dell'Amministrazione Comunale al dialogo ed al confronto con il cittadino;

- è inaccettabile che, a fronte dell'interrogazione presentata da Questo Gruppo sulle SRB di San Giovenale e discussa nella seduta del Consiglio Comunale del 24/2/2003, siano state date ampie rassicurazioni sul rispetto del Regolamento, per poi disattenderlo sistematicamente subito dopo.

La presente assume la forma di un'interrogazione per la quale si chiede all'Amministrazione Comunale di riferire puntualmente in Consiglio Comunale.

Distinti saluti

Orvieto, 4 luglio 2003

Il Capo Gruppo de "i Democratici"

Maurizio Conticelli

Allegati:

- stralcio del regolamento comunale sulla telefonia mobile (artt. 5,6,7)

- interrogazione su SRB a San Giovenale del 01/2/2003, discussa nel Consiglio Comunale del 24/2/2003


COMUNE DI ORVIETO

Gruppo Consiliare "i Democratici"

Al Presidente

del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: Interrogazione su stazione radio base per telefonia mobile a San Giovenale.

Risulta che il Comune abbia autorizzato una nuova stazione radio base (SRB) per telefonia mobile in zona San Giovenale, per migliorare la copertura del segnale a Sferracavallo, richiamando una serie di determinazioni dirigenziali inerenti la localizzazione e razionalizzazione degli impianti.

Il Regolamento Comunale che disciplina tale materia, approvato nel maggio 2002, prevede un piano delle ubicazioni da redigere annualmente entro il 30 aprile, sulla base delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Per quanto sopra chiediamo:

- in assenza di uno specifico piano per l'individuazione dei siti idonei per SRB, in base a quale atto di indirizzo si è fatto riferimento, nel caso della nuova SRB di San Giovenale, per minimizzare il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici;

- quale organo comunale è competente all'approvazione del piano per individuare le ubicazioni di tali stazioni;

- l'elenco delle domande pervenute dai gestori della telefonia mobile alla data del 31 dicembre 2002, che dovranno essere valutate entro il successivo mese di aprile (art. 6 del Regolamento Comunale sopra richiamato).

Si chiede di riferire in Consiglio Comunale.

Distinti saluti

Orvieto, 1 febbario 2003

Il Capo Gruppo de "i Democratici"

F.to Maurizio Conticelli


REGOLAMENTO COMUNALE SU IMPIANTI TELEFONIA MOBILE (stralcio)

ART. 5 (LIMITI E DIVIETI)

Al fine di garantire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, gli impianti da installare entro il territorio comunale devono preferibilmente essere collocati al di fuori dei limiti dei centri abitati, così come delimitati con deliberazione di G.C. n. 636 del 21.07.93.

In tal senso potrà essere concessa l'autorizzazione di un nuovo impianto all'interno del centro abitato nel caso in cui è comprovata in fase autorizzativa l'incompatibilità dell'esigenza di copertura di un pubblico servizio con la localizzazione dell'impianto al di fuori del centro abitato, ovvero nel caso di utilizzo di tecnologie innovative, tali da garantire una ulteriore comprovabile diminuzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, rispetto alle tecnologie comunemente in uso.

In entrambi i casi, per la lettura della documentazione comprovante prodotta, il Comune potrà avvalersi di tecnici esterni specializzati in materia, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 comma 1 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.

In tutti i casi non è consentita l'installazione di impianti sopra edifici ad uso della popolazione in età pediatrica (0 - 14 anni), sopra gli ospedali, le case di cura e di riposo, le scuole di ogni ordine e grado e analogamente, per una fascia di rispetto dal perimetro degli stessi che, in via cautelativa, è fissata di raggio pari a 50 metri.

ART. 6 (STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE)

Ogni soggetto gestore del servizio di telefonia mobile dovrà far pervenire al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno il proprio piano di sviluppo di rete per l'anno successivo, con l'indicazione planimetrica delle ubicazioni proposte e delle relative porzioni di territorio interessate dalla nuova copertura del servizio.

Il Comune, avvalendosi, altresì, di tecnici esterni specializzati e delle strutture competenti dell'A.R.P.A., provvederà alla ricerca di sinergie tra le varie richieste ed individuerà, così, le ubicazioni in co-siting preferenziali, che saranno rese di pubblico dominio attraverso opportuni canali di diffusione locale entro il 31 aprile di ogni anno, con l'indicazione, inoltre, delle originarie richieste dei singoli gestori. Siffatte installazioni saranno soggette successivamente al procedimento autorizzativo di cui all'art.3 previa richiesta formale dei soggetti proponenti.

Ulteriori postazioni non inserite nel piano annuale di sviluppo della rete o, comunque, non in co-siting tra due o più gestori, potranno in ogni caso essere sottoposte al suddetto procedimento autorizzativo dal singolo soggetto proponente, fermo restando che in fase di istruttoria dovrà accertarsi la comprovata disponibilità della localizzazione prescelta, nonché del soggetto richiedente, ad accogliere successivamente almeno un altro gestore del medesimo servizio.

ART. 7 (CONTROLLI)

Ai sensi dell'art.14 della Legge 22 febbraio 2001 n.36, l'Amministrazione Comunale si fa garante per il monitoraggio periodico degli impianti autorizzati, per il tramite del servizio A.R.P.A. territorialmente competente, mediante un controllo strumentale dei principali parametri con particolare riferimento ai valori di campo elettromagnetico e mediante la redazione di una mappa degli impianti autorizzati.

Le spese per il servizio A.R.P.A. di monitoraggio di cui sopra saranno a totale carico del titolare dell'autorizzazione.

I risultati dei controlli sono pubblici, consultabili a richiesta di ogni cittadino residente ed, a breve, visionabili costantemente sul sito internet www.comune.orvieto.tr.it

Pubblicato il: 04/07/2003

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