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La Finanziaria ha cambiato le regole per la comunicazione ai centri per l'impiego dell'avvio dei rapporti di lavoro

Dal 1° gennaio le assunzioni vanno rese note il giorno prima della loro attivazione. Una mini rivoluzione facilitata dal progetto S.A.R.E. che consente l'invio on line delle documentazioni necessarie

E' entrata in vigore ieri la norma, contenuta nella legge Finanziaria 2007, che impone l'obbligo per tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con la sola eccezione delle agenzie private per il lavoro, gli Enti pubblici e le pubbliche amministrazioni di comunicare al Centro per l'Impiego competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa, l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente alla stessa mediante documentazione avente data certa.
La Finanziaria detta poi identiche norme anche per il lavoro non subordinato prescrivendo l'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego anche i rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, compresa la modalità a progetto, quelli di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con rapporto lavorativo. La medesima norma vale anche per i tirocini formativi e di orientamento e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata.
Le agenzie private per il lavoro dovranno invece comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data dell'evento al Centro per l'Impiego l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei. E' confermato l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare la cessazione dei rapporti entro i 5 giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato, mentre per i rapporti a tempo determinato tale obbligo di comunicazione rimane solo nelle ipotesi in cui la cessazione avvenga in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono inoltre tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le variazioni del rapporto di lavoro riguardanti la proroga del termine inizialmente fissato, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, quella da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato, quella da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato, il trasferimento del lavoratore, il suo eventuale distacco, la modifica della ragione sociale del datore di lavoro ed il trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa. Le comunicazioni ai Centri per l'Impiego possono essere effettuate per via telematica utilizzando il programma S.A.R.E (Semplificazione Amministrativa in Rete) in dotazione all'Amministrazione provinciale.


Il Servizio Politiche formative e del Lavoro della Provincia di Terni comunica che l'orario di apertura del Call Center gratuito (800 904 329) del Servizio Informazioni dei Centri per l'Impiego è cambiato e per il 2007 osserverà le seguenti fasce orarie: lunedì-venerdì 8,00-14,00; lunedì e giovedì pomeriggio 15,00-18,00.

Pubblicato il: 03/01/2007

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